Loading
CLIANTHA

Assoggettamento all’IVA in Svizzera: Cambiamenti a partire dal 1.1.2018

Il cambiamento della normativa in materia di IVA in Svizzera a partire dal 1.1.2018 comporta degli inasprimenti per le aziende estere e pertanto anche per quelle locali che prestano servizi in Svizzera.

Attualmente le imprese con una sede al di fuori della Svizzera sono soggette all’IVA in Svizzera se in Svizzera prestano operazioni imponibili per un valore annuale di almeno CHF 100.000,00. A partire dal 1.1.2018 è determinante il fatturato che l’azienda realizza a livello mondiale, per cui le aziende che hanno la sede all’estero possono essere soggette all’IVA in Svizzera già a partire da un fatturato realizzato in Svizzera di CHF 1,00.

Prestazioni di servizi soggette all’IVA nel paese di destinazione
Rimane invariata un’eccezione importante per le imprese che prestano solo servizi soggetti all’imposta sull’acquisto presso il destinatario svizzero del servizio (impresa o persona privata) (concetto simile al reverse charge).
Sono soggetti a tale imposta sull’acquisto i servizi imponibili nella sede del destinatario, come per es. servizi nell’ambito della pubblicità o dell’elaborazione dei dati, prestazioni di consulenti, consulenti finanziari, fiduciari, avvocati, personale interinale o la cessione e la concessione di diritti immateriali.
In tal caso il destinatario svizzero del servizio deve versare l’IVA al proprio fisco. Mentre non sono soggette all’imposta sull’acquisto le forniture di oggetti (così come la lavorazione, il controllo o la regolamentazione di oggetti o forniture per conto terzi).

Esempio

Un’azienda austriaca che fornisce esclusivamente servizi di consulenza ovvero consulenza informatica ad un destinatario con sede in Svizzera non è soggetta all’imponibilità in Svizzera, il debito IVA ricade sul destinatario della prestazione. Un’azienda austriaca che fornisce per es. macchinari ad un cliente in Svizzera e li installa in loco invece è soggetta all’imposizione IVA in Svizzera.

Registrarsi senza esplicita richiesta
Le imprese soggette all’IVA a causa della nuova legislazione in Svizzera sono obbligati a registrarsi senza esplicita richiesta presso l’amministrazione federale delle imposte in Svizzera, contemporaneamente va nominato un rappresentante fiscale in Svizzera. Le aziende che sono obbligate a registrarsi devono adattare anche la contabilità aziendale, per es. il conto dei ricavi in questione deve evidenziare l’IVA svizzera. Corrispondentemente le fatture vanno emesse con IVA svizzera.

Tassi d’IVA modificati

A partire dal 1.1.2018 l’IVA normale ammonta al 7,7%, quella per servizi di alloggio al 3,7% e l’IVA ridotta al 2,5%.

Fonte: Contax